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Ogni tanto l’Italia è protagonista di vicende legali riguardanti il mondo tecnologico che non si risolvono con la solita vittoria di multinazionali, ma a favore degli utenti finali.

Un caso del 2005 è stato chiuso a favore di un cittadino italiano che citò HP Italia per avergli fatto pagare la licenza di Windows e altri software nonostante non ne avrebbe fatto uso. Seguirono ovviamente ricorsi, ma la sentenza finale, giunta pochi giorni fa, ha portato la Corte di Cassazione italiana a sancire l’obbligo di rimborso da parte degli OEM delle licenze di Windows non volute ma acquistate e pagate congiuntamente all’acquisto di un PC.

“Il giudice di merito ha ritenuto che tale clausola riveli “due distinte vicende negoziali: quella relativa al computer (hardware) inteso come macchinario, e quella relativa al programma informatico ivi preínstallato (software). Una simile ricostruzione discende dalla considerazione che hardware e software sono due beni distinti e strutturalmente scindibili, oggetto di due diverse tipologie negoziali […]”. Dallo sdoppiamento di oggetto e negozi, il tribunale ha tratto convincimento circa l’effettiva sussistenza dell’obbligo contrattuale del produttore (Hewlett-Packard) di ricevere dall’utente finale, rimborsandogliene il relativo prezzo, la restituzione non necessariamente del prodotto integrato di hardware e software, ma anche soltanto del software preinstallato.”

La sentenza si fonda sul fatto oggettivo che hardware e software siano connessi a due contratti negoziabili distinti, pertanto scindibili. È quindi lecito avere la possibilità di richiedere all’OEM un rimborso per tali licenze. Per ottenerlo sembrerebbe che sia sufficiente chiederlo espressamente all’OEM e rifiutare le condizioni della licenza d’uso all’accensione del PC riconsegnando integro il materiale relativo alla licenza. Che ne pensate?

Articolo di Windows Blog Italia
Fonte | CdC